L’Inps ha recentemente riepilogato nella Circolare 4/2023 una serie di strumenti per il sostegno al reddito, riconosciuti entro determinati limiti di spesa, nonché le numerose soluzioni derogatorie (dalla cassa integrazione straordinaria per le aree di crisi industriale complessa a quella per accordi di transizione occupazionale) per il ricorso agli ammortizzatori sociali in favore dei datori di lavoro che abbiano raggiunto il plafond temporale di utilizzo, ovvero quello della durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile – ampliato a 36 mesi con l’uso della solidarietà difensiva – e, in particolare, quelli di fruizione delle varie causali della Cigs stabiliti in 12 mesi per la crisi, 24 mesi per la riorganizzazione aziendale e 36 mesi per il contratto di solidarietà.
La legge di Bilancio 2023, n. 197/2022, ha rifinanziato il completamento dei piani di recupero occupazionale per imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa, ai sensi dell’articolo 27 del D.L. n. 83/2012: a queste aziende può essere concessa la Cigs per un massimo di 12 mesi, preceduta da un accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, alla presenza del Ministero dell’Economia e della Regione territorialmente competente, e coadiuvata da percorsi di politica attiva del lavoro.
È stata prorogata, anche per il 2023, per una durata massima di 12 mesi, anche la Cigs per agevolare la gestione degli esuberi di personale a favore dei datori di lavoro che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva.
La legge di bilancio ha altresì rifinanziato il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, il trattamento Cigs in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo Ilva per i quali sia stato avviato o prorogato, durante il 2017, il ricorso alla Cigs per la gestione delle bonifiche e, infine, l’indennità per i dipendenti di imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, in seguito alla frana verificatasi lungo l’impianto funiviario nel novembre 2019.
Fino a tutto il 2024, è prevista la possibilità di proroga della Cigs a favore delle imprese con rilevanza economico strategica.
Un’ulteriore misura cui si potrà ricorrere nel 2023, è volta a sostenere le transizioni occupazionali, per recuperare posizioni lavorative a rischio di esubero, tramite la concessione di ulteriori 12 mesi di Cigs all’esito degli interventi di riorganizzazione o di crisi aziendale previsti dall’articolo 22 ter del D.Lgs 148/2015. Tale concessione è in ogni caso subordinata all’esperimento di una consultazione sindacale, attraverso la quale devono essere definite le azioni intese alla rioccupazione o all’autoimpiego, anche per mezzo dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, con il possibile cofinanziamento delle Regioni per l’attivazione di misure di formazione e politica attiva del lavoro.
Nell’arco dell’anno in corso, i datori di lavoro potranno fruire anche della Cigs prevista dall’articolo 44, comma 11 ter del D.Lgs. 148/2015. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, i datori di lavoro soggetti alla Cigs, che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale avendo superato il plafond di durata, sono ammessi a fruire, nel residuo limite di spesa di 150 milioni di euro per il 2023, del trattamento Cigs per un massimo di 52 settimane entro il 31 dicembre 2023.
Infine, i dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, in amministrazione giudiziaria, sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, potranno usufruire del trattamento di integrazione salariale stabilito per un massimo di 12 mesi nel triennio 2021-2023.
Salvo proroghe dell’ultimo momento, dal 2024 verrà meno, invece, il contratto di espansione.
Fonte (Federterziario)