Di seguito una sintesi delle più significative novità in materia giuslavoristica e previdenziale della Legge di Bilancio (n. 197/2022)
Riduzione aliquota per tassazione premi produttività
Tale intervento, peraltro contenuto nelle proposte Federterziario presentate al Governo, prevede l’applicazione, per le sole erogazioni effettuate nel 2023, una tassazione separata al 5% (precedentemente fissata al 10%) sui premi di produttività concessi in ragione di accordi sindacali di secondo livello.
Per tutti gli altri aspetti normativi e operativi la Legge non prevede alcuna modifica, pertanto, l’applicazione di tale aliquota opera entro il limite di 3.000 euro annui e per i lavoratori subordinati del settore privato che nell’anno precedente abbiano avuto un reddito fino a € 80.000.
Il medesimo regime di tassazione agevolata si applica ai ristorni erogati ai soci-lavoratori, che sono equiparati ai premi di produttività dei dipendenti.
Sgravi contributivi assunzioni a tempo indeterminato
- Esonero contributivo al 100%, nel limite di 8.000 euro annui (ad esclusione dei premi e contributi INAIL), spettante per 12 mesi ai datori di lavoro che nel 2023 assumano o trasformino a tempo indeterminato un percettore del Reddito di Cittadinanza, (tale incentivo è in ogni caso alternativo rispetto a quello previsto nella specifica disciplina in tema di reddito di cittadinanza.
- Sgravio contributivo al 100% (esclusi premi e contributi INAIL) spettante ai datori di lavoro per 36 mesi, (elevati a 48 per assunzioni in sedi o unità produttive collocate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), fruibile anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a tempo determinato, per l’inserimento di nuovi giovani under 36 (purchè non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato). La Legge di Bilancio ha anche previsto un innalzamento da 6.000 a 8.000 euro annui del limite di fruizione.
- Applicazione, anche per le assunzioni effettuate nel 2023, dell’innalzamento dal 50 al 100% dello sgravio contributivo previsto dalla L. 92/2012 per l’assunzione di donne in determinate condizioni, (indicate dettagliatamente nella circolare FederTerziario 01/U23). La durata dello sgravio è pari a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato; in questo caso rientrano nell’agevolazione al 50% anche i premi INAIL, esclusi però dall’esonero relativo al restante 50%.
Decontribuzione per dipendenti con retribuzioni medio-basse
Per i lavoratori con retribuzioni fino ad € 35.000, viene confermato, per l’anno 2023, l’esonero contributivo pari a 2 punti percentuali, applicabile sulla quota dei contributi previdenziali a carico di ciascun lavoratore.
Per il solo anno 2023 si aggiunge un ulteriore punto di decontribuzione in favore dei soli lavoratori con retribuzioni fino ad € 25.000.
Pensioni
- Introduzione di Quota 103, in favore di soggetti che, entro il 2023, raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 62 anni e di anzianità contributiva pari a 41 anni, in luogo della previgente Quota 102 (64+38) del 2022. Il diritto a quota 103, maturato nell’anno in corso, potrà essere esercitato anche successivamente.
- Facoltà per i lavoratori che maturano i requisiti di Quota 103 di non andare in pensione, optando per la scelta di percepire in busta paga la quota di contribuzione INPS a loro carico, restando l’obbligo in capo al datore di lavoro di versare la contribuzione a proprio carico riferibile al medesimo rapporto di lavoro.
- Proroga APE sociale per l’anno 2023.
- Proroga Opzione donna con alcune modifiche significative, infatti, per il 2023 la possibilità di andare in pensione, sebbene con un regime di calcolo esclusivamente contributivo, viene garantita a coloro che entro il 2022 abbiano maturato almeno 35 anni di contributi e 60 anni di età (ridotti fino a 58 anni in caso di figli , calcolando 1 anno di riduzione per ciascun figlio) purchè le lavoratrici versino in una delle seguenti condizioni: 1) essere da almeno 6 mesi caregiver di soggetti con handicap grave; 2) avere una riduzione della capacità lavorativa accertata di almeno il 74%; 3) essere stata licenziata o essere dipendente di imprese per cui è attivo un tavolo di crisi, in tal caso si potrà fruire dello strumento anche con un età di 58 anni, a prescindere dalla presenza di figli.
Prestazioni occasionali
- Aumento da 5.000 a 10.000 euro annui del limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile con riferimento alla totalità dei datori di lavoro (utilizzatori). Per le prestazioni rese verso lo stesso utilizzatore il limite è confermato a 2.500 euro.
- Ampliata la platea dei datori di lavoro che possono avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale: i voucher possono essere attivati anche per le attività lavorative di natura occasionale nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili (cod. ATECO 93.29.1) e, in generale, dagli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ivi comprese le aziende alberghiere e alle strutture ricettive operanti nel settore turistico.
- In via sperimentale, per il biennio 2023/2024, il ricorso ai voucher è ammesso, in presenza di determinate condizioni, per le aziende del settore agricolo, che potranno utilizzare in forma semplificata, per attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Fondi a sostegno attività detenuti
Si incrementa di ulteriori 6 milioni di euro dal 2023 l’autorizzazione di spesa già prevista per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, sia attraverso un credito di imposta a favore delle imprese che assumono per almeno 30 giorni o svolgono attività formative a favore di lavoratori detenuti o internati, compresi quelli ammessi al lavoro all’esterno, sia attraverso l’applicazione di sgravi contributivi per le cooperative sociali.
Proroga indennità settore pesca sospensione attività
Viene prorogata per il 2023 l’indennità giornaliera di 30 euro da riconoscere come sostegno al reddito per i lavoratori, inclusi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, coinvolti in periodi di sospensione dell’attività a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio (fermo pesca) e non obbligatorio.
Smart working lavoratori fragili
Fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro di soggetti rientranti nelle condizioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022 assicura lo svolgimento della loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
La proroga del ricorso al lavoro agile, altrimenti in scadenza a fine 2022, anche in assenza della sottoscrizione di un accordo individuale come invece previsto dalla normativa ordinaria.
La proroga riguarda esclusivamente i lavoratori fragili come puntualmente individuati e non i lavoratori genitori di under 14, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. n.105/2022 per i genitori di under 12 o di figli disabili di qualsiasi età, che possono vantare di un diritto di precedenza nella richiesta di lavoro agile, ove lo stesso sia previsto dall’organizzazione del datore di lavoro.
Il Ministero del Lavoro, sul proprio sito, ha specificato che per i lavoratori fragili le relative comunicazioni vanno trasmesse con l’applicativo “Smart working semplificato” fino al 31 gennaio 2023, dovendosi poi utilizzare la procedura ordinaria “Lavoro agile” in uso per i restanti lavoratori.
Lavoratori con figli
- In materia di Assegno Unico Universale sono prorogate le maggiorazioni già riconosciute nel 2022 in presenza di figli disabili.
- Si introduce un incremento dell’importo dell’Assegno Unico Universale pari al 50% in caso di bambini sotto 1 anno o di bambini tra 1 e 3 anni compiuti presenti in nuclei familiari con almeno 3 figli e con un ISEE fino a € 40.000. Aumenta a 150 euro la maggiorazione forfettaria prevista per famiglie con almeno 4 figli.
- Per coloro che terminano il periodo di maternità/paternità obbligatoria a partire dal nuovo anno 2023, (madre o padre, alternativamente) è prevista la fruizione dell’indennità per congedo parentale elevata nella misura dell’80% della retribuzione per un solo mese e comunque fino al sesto anno di vita del bambino.
Anticipazione entrata in vigore riforma processo civile
In ragione dei tempi previsti dal PNRR, viene anticipata al 28 febbraio 2023, (in luogo del 30 giugno 2023), l’applicazione della cd. “Riforma Cartabia” in materia di giustizia civile.
Le nuove disposizioni valgono per i procedimenti avviati successivamente a tale data mentre quelli già pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme previgenti.
Reddito di Cittadinanza
- Abrogazione integrale di tutte le norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024, destinando tuttavia al nuovo “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva” le risorse derivanti dalla soppressione di questo istituto.
- Riconoscimento RdC per un massimo di 7 mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o soggetti con almeno 60 anni;
- Erogazione diretta al proprietario dell’immobile della componente di RdC attribuibile (fino a un massimo di € 3.360 annui) al beneficiario locazione a titolo di copertura parziale o totale del canone di affitto;
- Obbligo per beneficiari RdC di seguire un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, frequentando, per 6 mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, a pena di decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare (che si aggiunge ad analoghe condizionalità già presenti);
- Erogazione RdC a beneficiari di età tra 18 e 29 anni, non in regola con obbligo scolastico è condizionata alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali a tale adempimento;
- Obbligo per i Comuni di impiegare tutti i percettori di RdC residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, nell’ambito di progetti utili alla collettività;
- Decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro, anche se perviene nei primi 18 mesi di godimento del beneficio, purché si tratti comunque di una offerta di lavoro congrua;
- Irrilevanza, fino a € 3.000 lordi, del maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, che non dovrà essere comunicato all’INPS, e non determinerà la riduzione dell’importo spettante a titolo di RdC.
CIGS
Per il 2023 si stanziano ulteriori 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti in materia di ammortizzatori sociali a beneficio dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
È altresì prorogato al ricorrere di determinate condizioni l’accesso per le imprese che cessano l’attività produttiva a trattamenti di CIGS per un periodo di 12 mesi, da riconoscersi in deroga ai limiti generali di durata vigenti in materia di ammortizzatori sociali.
(Fonte: Federterziario)