Indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota U.0005056 del 13 luglio u.s., finalizzate a ricapitolare i comportamenti che le imprese sono chiamate ad assumere in termini di tutela dei lavoratori dal rischio legato ai danni da calore.
La nota ribadisce che il “rischio da calore” è ricompreso nella valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del T.U. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, pertanto, tutti i datori di lavoro sono tenuti ad individuare e ad adottare adeguate misure di prevenzione e protezione. In caso di mancata adozione di tali misure, il datore di lavoro rischia la sospensione dell’attività.
Per agevolare l’indagine nonché la valutazione, la prevenzione e la protezione dai rischi da stress termico l’INL indica una serie di guide e strumenti operativi predisposti da varie Agenzie e Istituzioni, (quali ad esempio INAIL e EU-OSHA), disponibili su alcuni siti (es. www.worklimate.it e www.portaleagentifisici.it), che indicano ed evidenziano le attività da svolgersi all’aperto non in via occasionale (es. cantieri edili, settore agricolo, manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare) e i fattori particolarmente incidenti (orari, mansioni, intenso sforzo fisico, DPI, dimensione aziendale e caratteristiche di ogni singolo lavoratore).
Inoltre, l’INL ricorda che le imprese possono ricorrere alla CIGO con causale “eventi meteo” in linea con consolidate istruzioni da parte dell’INPS:
- quando le temperature superano i 35° (nel qual caso l’impresa in sede di domanda non deve produrre bollettini meteo o dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, ma solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa specificando il tipo di lavorazione in atto nelle stesse giornate);
- quando il responsabile della sicurezza dell’azienda, indipendentemente dalle temperature rilevate, disponga la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori dovute a temperature eccessive.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, Vi ringraziamo per l’attenzione e porgiamo
(Fonte: Federterziario)